Convocazione assemblea condominiale: come utilizzare la pec.
Uno dei problemi che capita di affrontare è quello relativo alla corretta convocazione delle assemblea. In questo pezzo sono illustrate le modifiche che ha subito il codice civile su questo argomento, la soluzione di un caso concreto e la regola pratica che il giudice ha fissato per la corretta convocazione della assemblea tramite pec.
La modifica del civice civile nel 2012 sulla convocazione dell’assemblea di condominio
La riforma del codice civile ha modificato le regole stabilite nella versione originaria del codice civile per la convocazione dell’assemblea di condominio.
Il testo del 1942
L’originario terzo comma del codice civile prevedeva unicamente che l’avviso di convocazione dovesse essere comunicato ai condomini cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, ma nulla prevedeva relativamente alla forma di tale comunicazione, tanto che veniva considerata corretta anche la convocazione a mezzo dell’azione materiale di collocare nella bussola delle lettere dei condomini l’avviso di convocazione.
La riforma del 2012
Il nuovo articolo 66 delle disposizioni di attuazione ha cambiato completamente le regole stabilendo che l’avviso di convocazione, il quale, è previsto oggi, deve contenere l’ordine del giorno, deve essere recapitato
a mezzo di posta raccomandata,
posta elettronica certificata,
fax
tramite consegna a mano.
Le altre forme di comunicazione non sono pertanto ammesse.
Un caso pratico, la sentenza del Tribunale di Genova
Su questo tema, il tribunale di Genova ha depositato lo scorso 23 ottobre 2014 una delle prime sentenze in relazione alle conseguenze giuridiche del mancato rispetto delle forme di convocazione previste dalla nuova norma.
Il caso
Cosa era accaduto? L’amministratore del condominio aveva proceduto alla comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea a tutti i condomini spedendo, dalla sua casella di posta certificata, alle caselle di posta elettronica normale dei condomini, l’atto di convocazione. Una condomina, non intervenuta alla riunione, ha proceduto di conseguenza l’impugnazione delle delibere affermando che l’assemblea non era stata correttamente convocata.
La decisione
Il tribunale ha ricordato innanzitutto che è onere del condominio, a fronte dell’eccezione di mancata convocazione di un condomino, di dimostrare che la convocazione è stata correttamente effettuata. In questo caso, tuttavia, ha precisato il tribunale genovese, è pacifico che la convocazione non è avvenuta in modo corretto poiché la comunicazione via pec per avere la sua particolare efficacia probatoria deve necessariamente essere effettuata verso un altro indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione fatta dall’amministratore dal suo indirizzo di posta elettronica certificata verso indirizzi di posta elettronica non certificata non possiede pertanto la caratteristica tipica prevista e disciplinata dalla legge. In questo caso non si è stato assolto il requisito formale fissato dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile: di conseguenza il tribunale, ritenendo che l’elenco delle possibili forme di convocazione dell’assemblea a seguito della entrata in vigore del nuovo articolo 67 delle disposizioni di attuazione sia tassativa, ha provveduto ad annullare le delibere assunte nell’assemblea di quel condominio.
La regola pratica:
Non basta la trasmissione a mezzo pec se l’indirizzo di destinazione non è a sua volta una pec.
Tribunale di Genova, 23 ottobre 2014, n. 3350
(estratto della motivazione)
ritenuto che, quindi, se in passato vigeva in passato il principio di libertà delle forme, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità citata, per cui l’unico criterio concretamente applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il raggiungimento dello scopo, con le modifiche intervenute con la L. n. 220 del 2012 l’amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma;
rilevato che, nella specie, solo l’amministratore del condominio è titolare di PEC mentre le condomine attrici sono titolari di semplice casella di posta elettronica;
rilevato che la comunicazione mediante posta elettronica certificata è validamente effettuata ai sensi di legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) sono titolari di PEC;
rilevato che, infatti, ai sensi dell’art 16 bis commi 5-6 della L. n. 2 del 2009 “Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L’utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri…”;
Testo
Il nuovo articolo
ARTICOLO N.66 disp att c.c.
[I]. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
[II]. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può esser convocata a iniziativa di ciascun condomino.
[III]. L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. .
[IV]. L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima (2).
[V]. L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi
Il precedente comma tre, presente nel testo originario del codice civile così disponeva, senza fare cenno alla forma dell’avviso: L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza»