Non sempre posso vendere a chi voglio
Non sempre posso vendere a chi voglio
Esiste un istituto che alla domanda “posso vendere il mio terreno a chi voglio?” impone una risposta non ovvia, “no, non puoi”. E’ una limitazione alla libertà, una inusuale eccezione alle nostre regole commerciali, ed è prevista solo in alcuni casi. Anche relativamente alla vendita dei fondi rustici.
Il diritto di prelazione agrario è il diritto di essere preferiti ad altri per quando si acquista un terreno agricolo e spetta:
- al coltivatore diretto che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita.
- solo quando il terreno non è affittato a un coltivatore diretto, hanno invece il diritto di prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti che coltivino il loro fondo.
Sia l’affittuario che il confinate:
a) devono coltivare il fondo da almeno 2 anni;
b) non devono aver venduto nei 2 anni precedenti altri fondi rustici (salvo in caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria);
c) il fondo da acquisire, eventualmente in aggiunta ad altri già posseduti, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
E’ escluso quando il terreno posto in vendita non sia destinato a coltivazione. Espressamente, tra gli altri casi, quando si trova in zona edificabile.
Non si applica quando il terreno agricolo non viene venduto ma permutato o donato, così come non si applica in caso vendita forzata o espropriazione per pubblica utilità.
Il proprietario che vuole vendere il terreno deve comunicare la proposta di vendita, con lettera raccomandata, all’affittuario o ai confinanti, allegando il contratto preliminare di compravendita contenente il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni stabilite nel contratto.
Il destinatario della lettera raccomandata entro trenta giorni deve comunicare la sua intenzione di esercitare il diritto. In quel momento il contratto è concluso. Il prezzo deve essere pagato entro tre mesi.
Se il fondo agricolo viene venduto senza che venga fatta la comunicazione della proposta di vendita l’affittuario o il confinante possono riscattare il fondo, rivolgendosi al Tribunale, entro un anno da quando è stato intavolato l’atto di vendita.
Questo schematicamente l’istituto. Ma la prelazione agraria è, come detto, complessa, i casi sono tanti e diversi e la giurisprudenza se ne è occupata molte volte.
Avvocato Andrea Callegari