SUPERBONUS: non è tutto oro quello che luccica
SUPERBONUS: non è tutto oro quello che luccica.
Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una generalizzata frenesia e da una pletora di interventi correttivi/integrativi da parte di Governo, MISE, Agenzia Entrate, che suggeriscono ed anzi impongono massima cautela.
Troppo frettolosamente molte imprese e professionisti hanno veicolato il superficiale messaggio che sia possibile ristrutturare “casa gratis”.
Le seguenti riflessioni sono tese non certo a dissuadere dall’intraprendere opere di ristrutturazione edilizie o efficientamento energetico, quanto a rendere consapevole il beneficiario delle possibili criticità che si celano dietro una operazione a detta di molti assolutamente certa e lineare.
Innanzitutto si rammenta la necessità che gli interventi comportino un innalzamento di due classi energetiche dell’immobile, il che può comportare interventi ben maggiori e più invasivi di quelli che, in effetti, l’immobile abbisognerebbe. In altri termini si assiste ad un fenomeno di superfetazione di lavori (delle volte inutili o comunque non realmente necessari) tesi più che altro ad avvantaggiare l’appaltatore piuttosto che a soddisfare reali esigenze del committente.
Si insite: ponderare con pragmatico realismo su ciò che davvero sia necessario e non cavalcare l’adagio “tanto è gratis”.
Ed infatti a fronte degli incentivi statali, sono previste tutta una serie di adempimenti e iter burocratici che, se non rispettati, comporteranno la revoca di quanto concesso.
In particolare gli interventi dovranno necessariamente soddisfare precisi requisiti tecnici e procedurali per l’accesso al superbonus e, successivamente, per uscire indenni dai controlli a campione che saranno posti in essere dagli Organismi di Accreditamento e da ENEA.
Ed ancora. L’iter autorizzativo si concluderà con l’ottenimento del visto di conformità, necessario per richiedere la cessione del credito agli intermediari, in primis, alle banche ed il quale potrà essere negato in assenza dei presupposti fiscali oggettivi e soggettivi, per vizi procedurali o difetto di requisiti tecnici e valutativi.
Per poter accedere alla detrazione del 110%, inoltre, gli interventi dovranno prevedere l’impiego di materiali rispettosi dei “criteri ambientali minimi” (CAM) adottati dall’art. 128 del Decreto rilancio. Senonché l’ Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, ha sospeso le linee guida per l’applicazione dei criteri ambientali minimi, con ciò sollevando non poche perplessità proprio con riguardo al soddisfacimento di detto parametro in tema di superbonus.
La breve disamina qui proposta è tesa quindi a sensibilizzare la platea di possibili beneficiari dal diffidare di soggetti improvvisati e privi delle necessarie competenze e qualifiche.
Si rende quindi necessario ancor prima della verifica sulla possibilità di ottenere il c.d. superbonus, la verifica sulla “serietà” del soggetto al quale affidare la gestone pratica e burocratica. Non dimentichiamoci, al riguardo, la previsione dell’art.121 del D.L.2020 n.34, il quale contempla il recupero delle indebite detrazioni maggiorate degli gli interessi come previsti dall’art 20 del DPR 973, n. 602 oltre alle sanzioni come previste all’art. 13 del D.L. 1997 n. 471, pari al 30% di ogni importo non versato, nei confronti dei soggetti che affrontano spese per gli interventi e che optando per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, siano sprovvisti dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Molte volte, inaffti, sarà più saggio accdedere agli ordinari incentivi, pagando una quota parte dei lavori ma avendo come contropartita molti meno rischi e possibili -nefaste – conseguenze!
Avvocato Stefano Fedel