Ma il certificato di abitabilità è così importante
Ma il certificato di abitabilità è così importante?
Nella vendita di immobile destinato ad abitazione familiare, il certificato di abitabilità costituisce senz’altro un requisito giuridico essenziale del bene oggetto di compravendita.
Esso infatti incide concretamente sulle caratteristiche dell’immobile stesso e la sua assenza impedisce al medesimo di assolvere alla sua destinazione economico – sociale poiché ne ostacola sia il legittimo godimento sia e soprattutto la sua commerciabilità.
Il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra un inadempimento del venditore per consegna di un bene diverso da quello pattuito, e comporta il diritto dell’acquirente ad ottenere il risarcimento del danno per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o esonerato comunque il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza (Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, n. 23265; Cassazione civile sez. II, 30/01/2017, n. 2294; Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, n. 14899).
In ordine alla misura del risarcimento, spesso si assiste all’impossibilità pratica di quantificare il danno nel suo esatto ammontare, e pertanto, il Giudice può liquidarlo applicando un criterio equitativo, ai sensi dell’art. 1226 c.c..
Nella fattispecie decisa da Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, n.19749, è stato ritenuto corretto il deprezzamento dell’immobile di un terzo rispetto al prezzo pagato dal compratore.
In particolare nella vendita di immobili destinati ad abitazione “l’inadempimento dell’obbligo, gravante sul venditore-costruttore, di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità è “ex se” foriero di danno emergente, per il minor valore di scambio del bene che da ciò consegue; tale danno, ove accertato nell'”an”, è suscettibile di essere liquidato dal giudice in via equitativa, essendo obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provarne il preciso ammontare” (Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, n. 25418)
Avvocato Stefano Fedel