Le azioni possessorie
Le cosiddette “azioni possessorie”
Il possesso di un diritto non è la proprietà del diritto. Il possesso è solo una situazione di fatto, che però riceve dall’ordinamento una particolare tutela.
Un caso frequente è quello del possesso di un passaggio (ma può riguardare un fondo, un’automobile, ecc…): io utilizzo una stradina e qualcuno decide che non posso farlo e me la chiude. Io avevo il possesso di quel diritto di passo e qualcuno me lo toglie. Di fatto, mi impedisce di passare. Beh, questo comportamento è vietato e io posso reagire rivolgendomi al Giudice.
La legge prevede la possibilità di esercitare le cosiddette azioni possessorie (le azioni di spoglio o reintegrazione e l’azione di manutenzione). Si esercitano davanti al giudice mediante una particolare e celere procedura che consente di ottenere una immediata tutela.
Il Giudice accerta in modo sommario la sussistenza del possesso, e solo di quello, senza fare indagini sull’esistenza di un diritto (accerta che il passaggio viene utilizzato ma non indaga se esiste ha anche il diritto di passare). Il principio che viene applicato è quello del divieto di farsi giustizia da soli. Se qualcuno ritiene che altri non possono fare qualcosa, non può farsi giustizia da solo, ma deve rivolgersi al Giudice e chiedere a lui di emettere un provvedimento. Se io credo che il mio vicino non possa passare sulla mia proprietà, ma lo sta facendo, non posso chiudere la strada, ma devo chiedere al Giudice di ordinargli di non passare.
L’azione di reintegrazione di esercita quando qualcuno viene privato (spogliato), contro la sua volontà, quindi in modo violento (violenza, che non deve necessariamente essere un atto materialmente violento, basta la contraria volontà del possessore) o clandestinamente (di nascosto, senza che il possessore ne fosse a conoscenza) di un bene o di un diritto posseduto (mi viene chiusa la strada e quindi mi si toglie la possibilità, che prima avevo, di passare).
Per poter ottenere giustizia bisogna agire e proporre l’azione dinanzi al giudice entro un anno dalla privazione del possesso (da quando mi hanno chiuso la strada) o dalla sua scoperta.
L’azione di manutenzione si esercita invece quando vi sia una molestia o turbativa del possesso: non quando ci sia la privazione del possesso, ma quando vi sia un comportamento altrui che, pur non privandomi della possibilità di esercitare il mio diritto, mi disturbi, rendendomi più difficile l’esercizio del diritto stesso (per esempio la strada su cui passo viene ristretta).
La riduzione in pristino che si chiede con il ricorso consiste normalmente nella riproduzione della situazione dei luoghi che era stata alterata o modificata.