Quando due diritti di prelazione si scontrano
Quando due diritti di prelazione si scontrano
Con la sentenza n. 21050 del 2017 la Corte di Cassazione ha affermato un suo nuovo orientamento: “il diritto di prelazione in favore del coerede disciplinato dall’art. 732 c.c. prevale sul diritto del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, ove anche il coerede sia coltivatore diretto”.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente:
- per l’art. 732 del Codice Civile il coerede che vuole vendere a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi i quali hanno diritto di prelazione. Il diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla notifica. In mancanza di notifica i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Lo scopo della norma è impedire l’ingresso di soggetti estranei alla comunione ereditaria;
- per l’articolo 8 della Legge n. 590 del 1965, in caso di proprietà indivisa di un fondo, si riconosce la prelazione agraria, coerentemente con gli obiettivi della legge (relativi allo sviluppo della proprietà contadina coltivatrice), ad alcuni soggetti secondo un ordine prioritario:
- a favore degli altri componenti della famiglia coltivatrice, se coltivatori manuali o quando costoro continuino l’esercizio dell’impresa familiare (art. 8, comma 3);
- a favore dei coeredi del venditore, se coltivatori diretti (art. 8, ultimo comma);
- a favore dell’affittuario coltivatore diretto del fondo (ovvero mezzadro, colono o compartecipante) (art. 8, comma 1).
La giurisprudenza precedente in tema di rapporto tra il diritto di prelazione ereditaria (previsto dall’art. 732 c.c.) e prelazione agraria del coltivatore diretto (prevista dall’art. 8 L. 590/1965) era consolidata nel senso che:
- qualora fosse venduta la quota – o una sua frazione aritmetica – di un fondo rustico tuttora indiviso, facente parte di una comunione ereditaria, il diritto di prelazione del coerede, di cui all’art. 732 c.c., prevale sul diritto di prelazione previsto dall’art. 8 L. 590/1965, sia che l’asse ereditario sia costituito soltanto da quel fondo sia che l’asse consista di altri cespiti;
- qualora oggetto del trasferimento sia un fondo o una quota di esso considerati nella loro determinata individualità prevale, invece, il diritto di prelazione previsto dal citato art. 8 della L. n. 590 del 1965.
La nuova sentenza della Cassazione (n. 21050/2017) muta orientamento e stabilisce viceversa che in caso di vendita della quota ereditaria il diritto di prelazione in favore del coerede disciplinato dall’art. 732 c.c. prevale sul diritto del coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante, ove anche il coerede sia coltivatore diretto.
In sostanza il diritto di prelazione del coerede di cui all’art. 732 c.c. prevale sul diritto di prelazione agraria a condizione che si rinvenga il requisito previsto all’ultimo comma dell’art. 8 della Legge n. 590/1965, cioè la qualifica di coltivatore diretto del coerede.
Secondo la Corte di Cassazione quindi:
- all’interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di vendere la propria quota di fondo rustico all’uno o all’altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all’autonomia negoziale che discendono dall’art. 8 ultimo comma L. n. 590 del 1965 a favore del coerede coltivatore diretto;
- nei rapporti con i terzi, invece, il diritto di prelazione ereditaria del coerede prevale sul diritto di prelazione agraria dell’affittuario coltivatore diretto solo in presenza di un ulteriore requisito: che si tratti di un coerede che sia anche coltivatore diretto.
Avvocato Andrea Callegari