Chi mi risarcisce se investo un cervo?
Chi mi risarcisce se investo un cervo?
Fino al 2015, quando la norma è stata abrogata dalla legge finanziaria di quell’anno, l’articolo 26 comma 3 bis, della legge provinciale n. 24/1991 prevedeva che la Provincia corrispondesse un ristoro patrimoniale pari al 70% del danno subito a tutti coloro che, avendo investito un ungulato, ne avessero fatto regolare domanda.
Ora non è più così.
Cosa succede quindi se investo un cervo e la mia automobile subisce danni, che in questi casi sono quasi sempre notevoli? La Provincia nega il risarcimento e l’unica soluzione è fare una causa.
Una recente sentenza della Corte d’appello di Trento in un caso simile ha riconosciuto il diritto al risarcimento all’automobilista.
Il caso è quello di Tizio che nella zona di Cimego lungo la statale 237 non riuscì a evitare l’impatto con un cervo che gli attraversò la strada. Presentò richiesta di risarcimento alla Provincia che la respinse. L’automobilista fece allora causa.
In primo grado i giudici del Tribunale di Trento respinsero la domanda di risarcimento argomentando che la presenza sul posto di segnali di pericolo per l’attraversamento di ungulati avrebbe dovuto imporre maggiore prudenza al conducente. Non era sufficiente documentare, come aveva fatto la difesa, che in quel tratto di strada ci fossero stati molti incidenti simili.
La sentenza è stata impugnata e la Corte d’appello di Trento ha ribaltato il giudizio. I giudici di secondo grado hanno motivato che i segnali stradali sono uno strumento utile ad avvisare gli automobilisti del rischio di attraversamento di animali selvatici, ma non sempre bastano.
Se la zona è nota per l’attraversamento di animali non è sufficiente la presenza di cartelli, ma devono essere adottare misure più efficaci per ridurre il rischio di incidenti.
Recita la sentenza “Tale rischio va ritenuto tollerabile se l’incidenza dei possibili attraversamenti è contenuta e sporadica. Nelle ipotesi, invece, in cui la presenza degli animali sulla carreggiata è frequente e ripetuta in modo costante nel tempo con aumento della percentuale di incidenti, l’apposizione dei segnali verticali di pericolo non basta. Infatti in tali casi il rischio diviene intollerabile e sorge in capo all’ente competente il dovere di predisporre ulteriori mezzi per impedire o comunque ridurre la situazione di pericolo”. Gli incidenti già accaduti in zona testimoniavano la pericolosità di quel tratto di strada.
Ancora la sentenza: “Da ciò non deriva un generale obbligo della Provincia di recinzione di tutte le strade del Trentino”, però, in note situazioni di pericolo la Provincia deve intervenire con strumenti come “l’apposizione di catadiottri, catarifrangenti, passaggi obbligati, segnali luminosi o reti di protezione”.
Nel caso oggetto della decisione, la Corte d’appello ha ridotto il risarcimento alla metà del danno, considerando in ogni caso non del tutto adeguato e prudente il comportamento dell’automobilista che viaggiava a 80 km/h in una serata di pioggia.
Avvocato Andrea Callegari