I fabbricati rurali
I fabbricati rurali sono quegli immobili che vengono utilizzati per le attività di coltivazione dei fondi.
Sono i fabbricati destinati, semplificando, all’abitazione dell’imprenditore agricolo, dei suoi famigliari e dell’affittuario. Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere in generale una superficie non inferiore a 10.000 metri, ma nei comuni montani – e in Trentino lo sono tutti -, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.
Sono poi considerati fabbricati rurali le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento, all’allevamento e al ricovero, degli animali, all’agriturismo,
La classificazione in fabbricato rurale è importante perché tutti questi fabbricati godono di un regime fiscale agevolato, sia ai fini dell’IRPEF, sia ai fini dell’IMU e della TASI, sia in relazione all’imposta sulle successioni e donazioni.
All’acquisto di fabbricati rurali pertinenziali, congiuntamente al terreno agricolo, si applicano le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25).
Una volta i fabbricati rurali erano censiti esclusivamente nel Catasto Terreni, proprio perché considerati pertinenze dei terreni agricoli su cui sorgevano, e pertanto privi di autonoma capacità reddituale.
La legge ha successivamente introdotto l’obbligo di censire i fabbricati rurali al catasto fabbricati, con le stesse modalità previste per le costruzioni urbane. Dopo numerosi rinvii, il termine per l’accatastamento di tutti i fabbricati rurali esistenti è scaduto il 30 settembre 2012. Entro tale data dovevano essere dichiarati al catasto fabbricati tutti i fabbricati rurali che ancora risultavano iscritti solo al catasto terreni, con conseguente attribuzione della rendita catastale. Contemporaneamente poteva essere presentata un’autocertificazione del proprietario relativa alla sussistenza dei requisiti di ruralità. La legge ha stabilito che i fabbricati rurali vengono iscritti in catasto secondo le qualità e classi ordinarie, in base alle caratteristiche dell’immobile, e non necessariamente nelle categorie D/10 e A/6, come previsto in precedenza. La sussistenza dei requisiti di ruralità risulta nella banca dati catastale mediante apposizione della specifica annotazione ed è riscontrabile anche nella relativa visura.
La presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di ruralità entro il termine del 30 settembre 2012 consentiva di qualificare il fabbricato come rurale ai fini fiscali, ai fini dell’applicazione delle specifiche agevolazioni sull’Imu, a partire dal 1° gennaio 2012, ma anche per evitare la richiesta di pagamento dell’Ici per i cinque anni precedenti.
Per i fabbricati che acquisiscono i requisiti di ruralità a partire dal 1° ottobre 2012, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità deve essere presentata entro 30 giorni e ad essa consegue l’apposizione dell’annotazione nella banca dati catastale. Ciò è possibile anche per i fabbricati rurali per i quali i requisiti di ruralità erano già presenti al 30 settembre 2012, ma il mancato rispetto del termine comporta l’inapplicabilità delle agevolazioni relative all’Imu 2012 e all’Ici per i cinque anni precedenti. La dichiarazione di ruralità produce dunque effetti solo dal momento in cui viene apposta l’annotazione in catasto.
Con tutte le cautele e facendo i passi giusti costruirsi casa in campagna per un agricoltore è spesso molto conveniente.
Avvocato Andrea Callegari