Furto attraverso i ponteggi
Commento a Tribunale di Roma, Sezioni tredicesima, Sentenza 19 aprile 2023, n. 6226
Un condomino subisce un furto perpetrato con l’uso dei ponteggi durante i lavori straordinari.
Fa quindi causa sia al condominio che all’impresa.
Si fa l’istruttoria e risulta: davvero era stato installato un sistema di allarme anti-intrusione da parte dell’impresa ma poi, pure, che lo stesso, a fine giornata, non veniva messo in funzione dai dipendenti e che neppure il direttore lavori e responsabile per la sicurezza, incaricato dal condominio, ne verificava la messa in funzione.
Quindi il condominio ha detto: noi non centriamo è colpa dell’impresa semmai.
E invece il Tribunale di Roma ha condannato al risarcimento del danno sia l’impresa che il condominio.
La vicenda decisa dal Tribunale di Roma si inserisce in un ampio dibattito giurisprudenziale imposto dai frequenti casi di furti compiuti tramite utilizzo dei ponteggi posti in opera dalle imprese.
Il Tribunale si è allineato ai numerosi precedenti giurisprudenziali che qualificano appunto come extracontrattuale la responsabilità dell’appaltatore.
Si veda ad esempio: Tribunale , Messina , sez. I , 06/12/2022 , n. 2077
Nel caso di lavori di ristrutturazione condominiale che comportino l’installazione di ponteggi che abbiano facilitato la commissione di un furto all’interno di uno degli appartamenti facenti parte dello stabile, la ditta appaltatrice sarà chiamata a rispondere ai sensi dell’ art. 2043 c.c. per aver trascurato di adottare tutte le ordinarie norme di diligenza e le cautele idonee ad impedire un uso anomalo del ponteggio. A tale responsabilità si aggiunge quella del condominio ex art. 2051 c.c. , per l’omessa vigilanza e custodia cui l’ente di gestione è chiamato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.
E si è allineato alla affermazione di responsabilità del condominio quale custode della cosa.
Si veda ad esempio: Tribunale S.Maria Capua V., 26/04/2022, n.1457
Quanto al committente Condominio, esso può essere chiamato a rispondere del danno patito dal condomino secondo un duplice titolo di responsabilità, ovvero sia quale custode del fabbricato ai sensi dell’articolo 2051 del Cc sia per “culpa in vigilando od in eligendo”, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice oppure ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure quando risulti che l’impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive. Trattandosi, infine, di responsabilità di tipo oggettivo, l’onere probatorio a carico del committente Condominio risulta in tal caso più gravoso: il condomino, infatti, dovrà limitarsi a fornire la prova del fatto e del danno subito, mentre il committente si libererà solo fornendo prova del caso fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato.
Una critica alla sentenza.
A questi orientamenti possono essere mosse alcune critiche sia in ordine alla qualificazione giuridica data al fatto, alla responsabilità dei soggetti coinvolti, sia in ordine alla soluzione concreta adottata.
a) L’orientamento giurisprudenziale secondo il quale si tratterebbe, da parte della impresa appaltatrice, di una responsabilità extracontrattuale è discutibile per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto esistono contratti all’interno dei quali si pattuiscono espressamente clausole a protezione dei terzi o anche quando tali clausole non vengono autonomamente previste producono naturalmente degli obblighi di protezione verso i terzi. L’obbligazione è infatti una struttura complessa. A. Nicolussi, Le obbligazioni, 2021, p. 49 “La dottrina più moderna (…) ha, però, evidenziato un altro profilo di «complessità» (dell’obbligazione), dato dal fatto che, insieme e accanto all’obbligo primario di prestazione, sussistono altri e diversi obblighi, tra cui quelli cosiddetti integrativi «strumentali» (che si indirizzano verso l’esatto adempimento e la conservazione della possibilità di adempiere: ad esempio, l’obbligo di custodia della cosa da consegnare ex art. 1177 c.c.) e quelli di «protezione». Si leggano le parole di A. Nicolussi: “Gli obblighi di protezione costituiscono una delle più significative concretizzazioni della regola di buona fede e correttezza quale clausola generale dei rapporti obbligatori intesi secondo la concezione moderna. Questi ultimi, infatti, si rivelano capaci di comprendere, accanto alla tutela dell’interesse del creditore alla prestazione (che abbiamo analizzato supra al § 3), quella dell’interesse alla protezione di entrambe le parti, le quali, proprio a causa della relazione, sono esposte a uno specifico pericolo di danni alla persona o al patrimonio.”
b) In secondo luogo è discutibile l’affermazione di responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. in quanto il condominio non può considerarsi il soggetto che ha in custodia i ponteggi posti in opera da parte dell’impresa per realizzare i lavori. Una responsabilità quindi dello stesso sotto il profilo di una culpa in eligendo (la scelta di una impresa inadeguata) o in vigilando è sì prospettabile a seconda delle concrete caratteristiche della vicenda, ma errata è la attribuzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. essendo i ponteggi beni di proprietà e nel possesso esclusivo di soggetti diversi dal condominio.
Avvocato Carlo Callin Tambosi