Solo il condomino non convocato può fare valere la mancata convocazione
La Corte di Cassazione lo ha ribadito con la sentenza della seconda sezione del 13 gennaio 20223 n. 3483.
Il principio espresso dalla Corte costituisce in effetti la piana applicazione dell’art. 66 disp. att. c.c. secondo il quale in caso di mancata convocazione di un condomino l’assemblea è annullabile solo su istanza degli assenti o dissenzienti purchè non ritualmente convocati.
Ecco l’inciso della norma di cui la cassazione ha fatto applicazione.
“In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati” .
La sentenza, che esprime un principio pacifico, ci permette di ricordare che:
- il condomino regolarmente convocato non può dolersi della mancata convocazione di un altro;
- il condomino non convocato non partecipa all’assemblea; può impugnare entro trenta giorni dalla trasmissione del verbale;
- il condomino non convocato partecipa all’assemblea (ad esempio perchè informato da altri) e partecipa alla discussione e vota; in tal caso non può impugnare;
- il condomino non convocato che partecipi all’assemblea può impugnare solo se non vota e fa presente di non avere ricevuto l’avviso e di non potersi essere informato adeguatamente; in quanto presente deve impugnare entro trenta giorni dalla data dell’assemblea.
Avvocato Carlo Callin Tambosi