La consegna del bene e l’anticipato pagamento non determinano la natura definitiva della compravendita
Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, n.29866
“Nella promessa di vendita, la consegna del bene (nella specie, immobile) e l’anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che – quale che ne sia la giustificazione causale (clausola atipica introduttiva di un’obbligazione aggiuntiva o collegamento negoziale) – è sempre il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale”.
Fonte: estratto motivazione sentenza
La conclusione della Cassazione è coerente ai principi giurisprudenziali elaborati rispetto alla categoria del contratto preliminare con effetti anticipati.
Nel contratto preliminare di vendita immobiliare, la consegna del bene ed il pagamento anticipato del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che – quale che ne sia la giustificazione causale – è sempre il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale (cfr. Cass. 4863/2010).