La volontà di fare cessare il contratto di affitto
LA DISDETTA E LA VOLONTA’ DI FAR CESSARE IL CONTRATTO DI AFFITTO
Per far cessare un contratto di affitto agrario non è strettamente necessaria una formale lettera di disdetta.
Il principio che negli anni è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione è quello secondo cui ciò che conta è che dal contenuto della comunicazione di disdetta di un contratto di affitto agrario risulti la chiara intenzione di volerlo far cessare alla sua scadenza, anche se la disdetta è stata intimata per un’errata data di cessazione del contratto.
La recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, 26/05/2020, n. 9653 è interessante perché va oltre, esaminando il caso di una lettera raccomandata con la quale il proprietario di un fondo rustico aveva intimato il rilascio del fondo contestando la mancanza di un contratto di affitto. Non aveva cioè inviato una vera e propria lettera di disdetta, ma una comunicazione con cui esprimeva la sua volontà di impedire la prosecuzione di un rapporto agrario di cui negava l’esistenza.
“La disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, intimata ai sensi dell’art. 4 della l. n. 203 del 1982, costituisce atto negoziale unilaterale di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all’altra, non soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e tale da esprimere, sotto il profilo contenutistico, la volontà inequivoca del concedente di avvalersi del relativo diritto teso all’ottenimento del rilascio del fondo.”
La Suprema Corte ha ritenuto che in quella comunicazione era in ogni caso espressa in maniera chiara la volontà del proprietario finalizzata a impedire la prosecuzione del rapporto e ad essa doveva venir dato valore di disdetta.
Avvocato Andrea Callegari