La commissione di condominio. Quali poteri può avere?
La commissione di condominio. Quali poteri può avere?
Sul Quotidiano Condominio de Il Sole 24 Ore, lo scorso luglio, è stato pubblicato un mio pezzo sui poteri che possono essere assegnati alla commissione di condominio. Vediamoli.
Con la sentenza n. 14300/2020, la Cassazione ha risposto a due domande. La prima: può l’assemblea nominare una commissione all’interno del condominio? La seconda: quali poteri vi può attribuire?
La risposta della Cassazione alla prima domanda è stata positiva, l’assemblea può nominare una commissione, ad esempio per seguire i lavori straordinari. Questa commissione normalmente è composta da condomini, ma nulla impedisce che vi partecipino anche soggetti esterni.
La seconda domanda è più problematica: quali poteri possono essere assegnati a questa commissione?
La risposta è categorica: nessun potere che competa all’assemblea può essere delegato alla commissione.
Quindi facciamo un esempio: dobbiamo fare dei lavori straordinari, vogliamo approfondire alcuni aspetti preliminari, deleghiamo alla commissione questa fase. Fin qui tutto bene. La cosa che non possiamo fare è dire alla commissione: “una volta approfondito decidi”. La commissione insomma, dopo avere approfondito il tema, deve portare i risultati in assemblea e solo l’assemblea assumerà le decisioni.
Commissione e consiglio, organi puramente consultivi
Il tema di possibili organi consultivi all’interno del condominio che coadiuvino l’attività dell’assemblea o dell’amministratore è noto sin dai tempi del Regio decreto 54 del 1934 che, all’articolo 16, prevedeva che nell’ipotesi di condomini numerosi si potesse nominare un consiglio di condominio composto da non meno di due membri con funzione di svolgere il compito di organo consultivo dell’amministratore ma prevedendo pure che i regolamenti possano affidargli altre attribuzioni.
È noto sul punto che la legge di riforma del condominio (220/2012) ha introdotto nel codice l’articolo 1130 bis Codice civile il quale prevede espressamente che l’assemblea possa nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari precisando che il condominio ha solo funzioni consultive e di controllo.
Le differenze tra commissione e consiglio di condominio
La differenza tra la commissione e il consiglio di condominio è semplice: è commissione l’organo creato ad hoc dal condominio per affrontare una determinata problematica, mentre è consiglio l’organo che ha incarico di affiancare in linea generale e su ogni tipo di problematica l’attività dell’amministratore. La prima ha una competenza speciale, il secondo una competenza generale.
Ma la cosa di cui non si discute, in un caso e nell’altro, e la Cassazione nella sentenza dell’ 8 luglio 2020 numero 14300 lo ha confermato, è che commissione di condominio e consiglio di condominio in nessun caso possono assumere decisioni che per legge spettano all’assemblea dei condomini.
In conclusione
Commissione di condominio e consiglio di condominio hanno mera funzione consultiva. Tutte le decisioni sono riservate alla competenza dell’amministratore (nei limiti delle sue attribuzioni) e dell’assemblea le cui competenze, fissati dalla legge, si ricorda la sentenza della Cassazione civile del 13 agosto 1985 numero 4337, sono del resto da intendersi elencate in modo esemplificativo dalla legge.
Gli unici poteri decisori che possono essere attribuiti a consiglio o a commissioni sono quelli relative alle questioni meramente esecutive di deliberazioni assunte validamente dall’assemblea dei condomini. Si ricorda sul punto Corte di appello di Torino, 25 luglio 2017 numero 1667 che ha stabilito l’invalidità di una autonoma deliberazione del consiglio e Cassazione 33057 del 20 dicembre 2018 la quale ha riconosciuto la possibilità che alla commissione sia affidato un ruolo di istruttoria preliminare alle decisioni dell’assemblea.
Avvocato Carlo Callin Tambosi