IL MECCANISMO DELLE ASTE IMMOBILIARI ON-LINE
IL MECCANISMO DELLE ASTE IMMOBILIARI ON-LINE
A distanza di qualche anno dalla rivoluzione copernicana delle aste telematiche, costellata da un percorso che ha visto varie battute di arresto ed accelerazioni, le procedure di vendita forzata di beni immobili possono dirsi oggi, salvo rara eccezione, obbligatoriamente telematiche.
Dopo i tribunali di Firenze e Brescia, antesignani di questo processo di digitalizzazione, tutti i tribunali d’Italia si sono attrezzati per le aste giudiziarie immobiliari telematiche.
Il nuovo meccanismo processuale che porta l’immobile pignorato ad essere aggiudicato a seguito dell’espletamento dell’asta giudiziaria, è il medesima rispetto alla “vecchia” procedura, ciò che cambia sono le modalità di pubblicità delle aste e di partecipazione alla vendita.
Si assise quindi a una dematerializzazione della procedura con la pubblicazione dell’avviso di vendita (pena, in difetto, l’estinzione della procedura) sul portale delle vendite pubbliche a cui fa seguito l’offerta telematica di partecipazione all’asta (da trasmettere a mezzo PEC).
La procedura telematica consente, inoltre, di concordare direttamente con il custode giudiziario la eventuale richiesta di visita dell’immobile.
L’incanto, ovvero la gara tra offerenti, sarà svolto appoggiandosi sulla piattaforma messa a disposizione dal gestore della vendita telematica, così individuato dal giudice ai sensi dell’art. 569 c.p.c..
Ora, a mente del DM 32/2015, sono possibili le seguenti tipologie di vendita:
vendita sincrona telematica: i rilanci sono possibili unicamente in via telematica, nella medesima unità di tempo, con simultanea partecipazione del Giudice (ovvero del referente della procedura) e di tutti gli offerenti (art. 2 co. 1 lett. f) del DM citato);
vendita asincrona: i rilanci sono formulati esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura. In questa modalità di svolgimento, riservata al caso della vendita senza incanto, sarà il gestore della vendita a comunicare a mezzo email e SMS (ai recapiti indicati in precedenza dai partecipanti), ogni rilancio (art. 2 co. 1 lett h) del DM citato.
vendita sincrona mista: questa modalità di vendita è simile a quella sincrona telematica ma viene adattata per consentire, su disposizione del giudice, la presentazione di offerte in via analogica mediante deposito in cancellerie. I rilanci, contestuali, potranno essere effettuati sia in via telematica, sia comparendo innanzi al Giudice o al delegato (art. 2 co. 1 lett. g) del DM citato;
Il sistema, che possiede indubbie potenzialità e vantaggi, presenta ancora delle criticità e necessita un affinamento normativo e processuale.
Sono infatti sorte problematiche afferenti la segretezza delle offerte; l’accesso al conto della procedura da parte del gestore della vendita telematica per la verifica dell’effettivo versamento della cauzione; l’identificazione dei soggetti partecipanti alle aste che è garantita attraverso la semplice produzione di “copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente”. Ed ancora, dovranno essere sciolte le perplessità introdotte dalla figura prevista dalle specifiche norme tecniche del “presentatore dell’offerta”, ovvero del soggetto che ha curato la trasmissione della domanda ma che è differente da colui che parteciperà all’asta.
Vero è che, comunque, l’innovazione permetterà di poter partecipare virtualmente ad aste sparse per tutti i tribunali d’Italia.
Avvocato Stefano Fedel