A chi verso la caparra?
A chi verso la caparra?
Abstract: nel contratto preliminare di vendita di cosa altrui è possibile versare la caparra al vero proprietario?
Tra Tizio e Caio interviene contratto preliminare di vendita di un immobile in proprietà di Sempronio, pattuizione assolutamente valida.
Per espressa richiesta del promittente venditore, veniva previsto il versamento di una caparra confirmatoria nelle mani di Sempronio.
Caio si rendeva quindi inadempiente delle obbligazioni assunte nei confronti di Tizio, il quale richiedeva a Sempronio, una volta esercitato il recesso, la restituzione del doppio della caparra versata o, in subordine, quanto meno la restituzione della medesima per ingiustificato arricchimento.
Tutte le richieste di Tizio, venivano respinte dal Giudice (Tribunale di Milano, 2 febbraio 2021 n. 1799/2021) poiché si è affermato come il preliminare di vendita di cosa altrui sia pur sempre un contratto bilaterale le cui parti sono soltanto il promissario acquirente ed il promittente venditore.
Il tribunale di Milano ha infatti stabilito l’inefficacia di un’obbligazione restitutoria in capo ad un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, in aderenza alla giurisprudenza formatasi in materia, poiché il contratto preliminare di vendita di cosa altrui rimane una fattispecie bilaterale tra promittente venditore e promissario acquirente, sicché il proprietario che vi aderisce non assume alcun obbligo diretto nei confronti del promissario acquirente.
Tizio, pertanto, non ha alcuna azione nei confronti del proprietario del bene (Sempronio, nel nostro caso) e non potrà quindi chiedere al medesimo la restituzione del doppio della caparra ma nemmeno l’importo versato a tale titolo.
Avvocato Stefano Fedel